TITOLO I
AUTONOMIA E FUNZIONI DEL COMUNE

ART. 1:   Autonomia del Comune
ART. 2:   Sede, territorio, stemma e gonfalone
ART. 3:   Funzioni
ART. 4:   Compiti del Comune per i servizi di competenza statale
ART. 5:   Albo pretorio

TITOLO II
ORGANI DEL COMUNE
ART. 6:   Organi
ART. 7:   Consiglio comunale
ART. 8:   Prerogative dei Consiglieri
ART. 9:   Funzionamento consiglio
ART. 10: Convocazione del consiglio
ART. 11: Competenza del consiglio
ART. 12: Mozione programmatica
ART. 13: Elezione del Sindaco e della Giunta
ART. 14: Composizione e funzionamento della Giunta
ART. 15: Competenza della Giunta
ART. 16: Competenza del Sindaco
ART. 17: Vicesindaco
ART. 18: Mozione di sfiducia
ART. 19: Responsabilità
ART. 20: Obbligo di astensione

TITOLO III
FORME DI PARTECIPAZIONE POPOLARE
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

ED AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
ART. 21: Valorizzazione e promozione della partecipazione
ART. 22: La valorizzazione delle associazioni
ART. 23: Gli organismi di partecipazione
ART. 24: I comitati di frazione
ART. 25: Le situazioni giuridiche soggettive
ART. 26: L’iniziativa e le proposte popolari
ART. 27: Le istanze, le proposte e le petizioni
ART. 28: Il referendum consultivo
ART. 29: Diritti d’accesso ed informazione dei cittadini

TITOLO IV
DIFENSORE CIVICO
ART. 30: Difensore civico

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA’
ART. 31: Finanza locale
ART. 32: Regolamento di contabilità
ART. 33: Documenti contabili e revisione del Conto
ART. 34: Controllo interno di gestione
ART. 35: Revisione economica e finanziaria
ART. 36: Controllo di gestione contabile

TITOLO VI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Capo I – Ordinamento degli uffici
ART. 37: Segretario comunale
ART. 38: Vice Segretario
ART. 39: Organizzazione degli uffici e del personale
ART. 40: Incarichi a tempo determinato
ART. 41: Collaborazione esterne
ART. 42: Procedimenti disciplinari
Capo II – Ordinamento dei servizi
ART. 43: Servizi pubblici e locali
ART. 44: Aziende speciali ed istituzioni

Capo III – Attività amministrativa
ART. 45: Responsabile del procedimento
ART. 46: Partecipazione al procedimento
ART. 47: Comunicazione dell’avvio del procedimento
ART. 48: Intervento nel procedimento
ART. 49: Diritti dei soggetti interessati al procedimento
ART. 50: Accordi sostituitivi di provvedimenti
ART. 51: Pareri del Segretario e dei responsabili degli uffici
ART. 52: Motivazioni dei provvedimenti
ART. 53: Conferenza dei servizi
ART. 54: Deliberazione a contrattare e relative procedure
ART. 55: Criteri e modalità per la concessione dei vantaggi economici
ART. 56: Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti
ART. 57: Termini del procedimento
ART. 58: Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni
ART. 59: Forme particolari di pubblicazione

TITOLO VII
FORME DI COLLABORAZIONE

ACCORDI DI PROGRAMMA
ART. 60: Forme di collaborazione convenzioni
ART. 61: Consorzi
ART. 62: Accordi di programma

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI
ART. 63: Modifiche allo statuto
ART. 64: Entrata in vigore

ART. 1: Autonomia del Comune

1. Il Comune rappresenta la comunità locale, cura i suoi interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico secondo i criteri di pari opportunità.
2. Ha autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria nell’ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
3. E' titolare di funzioni e poteri propri esercitati secondo i principi e nei limiti della Costituzione dello Stato e delle leggi. Esercita, altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite dallo Stato e dalla Regione.
4. Sostiene le libere forme associative, la loro costituzione e potenziamento; favorisce la partecipazione e attua forme di consultazione della popolazione, promuove la discussione ed il confronto sui problemi connessi con la realizzazione dei propri fini istituzionali e dei programmi, nonché con la gestione dei servizi. Garantisce la pubblicità degli atti dell'amministrazione comunale e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini, nonché alle strutture ed ai servizi da parte delle organizzazioni di volontariato e delle altre associazioni.

5. Ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a. Ia tutela e la promozione dei diritti di partecipazione dei cittadini;
b. il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio territorio e nella comunità nazionale con particolare riguardo al settore agricolo e artigianale;
c. l'attiva partecipazione alla gestione del patrimonio naturale esistente nel proprio territorio, la tutela e valorizzazione delle risorse culturali, turistiche ed ambientali;
d. La valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali;
e. l’esercizio in cooperazione con i Comuni vicini, delle proprie funzioni e dei servizi di competenza al fine di raggiungere una maggiore efficienza ed utilità sociale degli stessi;
f. Ia promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, creando le condizioni per la realizzazione di forme e spazi di aggregazione per giovani e terza età;
g. il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone, in grado di affrontare situazioni di disagio sociale e personale, con particolare attenzione ai problemi del mondo giovanile nei suoi vari aspetti e della educazione sanitaria anche con il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato;
h. l'effettività del diritto allo studio e alla cultura;
i. il riconoscimento, per la sua efficace azione educativa, formativa e di difesa della salute, della funzione sociale e di progresso umano dello sport favorendone pertanto la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione possibile delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo sportivo dilettantistico;
l. Ia tutela dell'ambiente con la valorizzazione delle risorse idriche e lo sviluppo delle aree destinate a verde;
m. il recupero e la valorizzazione del centro storico, della struttura abitativa e sociale, del patrimonio immobiliare anche attraverso l'intervento pubblico;
n. Ia salvaguardia, la promozione e valorizzazione delle attività artigianali tipiche quali ad esempio la tradizionale lavorazione della paglia (pajarole);
o. la promozione e valorizzazione della attività agrituristica al fine del recupero e salvaguardia del patrimonio edilizio rurale quale attività di preminente interesse turistico.

6. L'organizzazione delle strutture è diretta a realizzare, l'efficienza degli uffici e dei servizi e si basa su criteri che individuano le responsabilità degli organi e del personale attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.
7. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

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ART. 2:  Sede, territorio, stemma e gonfalone

1. Il Comune ha sede nel capoluogo. Il Palazzo Civico, sede Comunale, è ubicato nel capoluogo in via San Rocco, 3; presso di esso si riuniscono di norma la Giunta e le Commissioni.
Il Consiglio Comunale si riunisce nell'apposita sala delle adunanze, in via Fonte Palanca: che potrà anche essere adibita quale sala polivalente per Convegni, Dibattiti, ecc.
2. Il territorio del Comune ha una estensione di kmq. 27 (ventisette) ed è costituito dal capoluogo e dalle seguenti contrade: Sant'Angelo zona industriale - Quercia - Abbadetta - Casarica - Forola - Madonna delle Piane.

3. Il Comune ha lo stemma e il gonfalone di cui ai bozzetti allegati al presente statuto.

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ART. 3: Funzioni

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative riguardanti la popolazione ed il territorio, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico salvo quanto espressamente attribuito ad altri enti dalla legge statale e regionale.
2. Il Comune, per l'esercizio, in ambiti territoriali adeguati, delle funzioni proprie e delegate, attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

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ART. 4: Compiti del Comune per i servizi di competenza statale

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative, per servizi di competenza statale, affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.
2. Le funzioni di cui al presente articolo fanno capo al Sindaco quale ufficiale del Governo.

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ART. 5: Albo pretorio

1. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il Segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

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ART. 6: Organi

1. Sono organi del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco.
2. Il Consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo.
3. La Giunta è organo di gestione amministrativa.
4. Il Sindaco è organo monocratico. Egli è legale rappresentante dell'Ente. E' il capo dell'Amministrazione comunale, ufficiale di Governo per i servizi di competenza statale, ufficiale sanitario.

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ART. 7: Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e dai consiglieri. L’elezione e la durata del Consiglio comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri sono regolati dalla legge.
2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione e, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione. Resta fermo quanto stabilito per la supplenza dall'art. 22 della legge 25.03.1993 n. 81.
3. La prima seduta del Consiglio, da tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla convocazione, è convocata dal Sindaco nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla proclamazione, per la convalida degli eletti, per la comunicazione dei nominativi dei componenti la Giunta e per la proposizione degli indirizzi di governo da parte del Sindaco.
4. Il Consiglio dura in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili ed a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni ad essi eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

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ART. 8: Prerogative dei Consiglieri

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta il corpo elettorale senza vincolo di comando e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabilite dalla legge.

3. FUNZIONI E POTERI

a) I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione attinente gli interessi dell'Ente secondo i modi e le forme stabiliti rispettivamente dai Regolamenti e dalla Legge.
b) Hanno il diritto di presentare mozioni, interrogazioni ed interpellanze.
c) Possono svolgere incarichi su diretta attribuzione del Sindaco, in particolari materie che rivestono rilevanza per le attività dell'Ente riferendone al Sindaco stesso o all'Assessore competente.
d) Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto ad ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed enti dipendenti dal medesimo, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, secondo norme vigenti in materia.

4. DOVERI DEL CONSIGLIERE

a) I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte, qualora istituite.
b) Il Consigliere comunale è tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla Legge.

5. DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

a) Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate per iscritto al Sindaco, Presidente del Consiglio (o dichiarate nel corso di una seduta consiliare).
b) Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

6. DECADENZA

Si ha la decadenza dalla carica di consigliere comunale:

a) per il verificarsi di uno degli impedimenti delle incompatibilità e della incapacità contemplate dalla Legge.
b) per mancato intervento, senza giustificati motivi, a 3 (tre) consecutive sedute del Consiglio comunale.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale e può essere pronunciata d'ufficio, promossa dal Prefetto o su istanza di un qualsiasi elettore, decorso il termine di giorni 10 (dieci) dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
Il Consiglio comunale, avrà ampia facoltà di apprezzare discrezionalmente le giustificazioni addotte.
Contro la delibera dichiarativa di decadenza è ammesso ricorso al Tribunale Civile competente per territorio.

7. CONSIGLIERE ANZIANO

a) E' consigliere anziano colui che abbia conseguito il maggior numero di voti nella tornata elettorale indipendentemente dalla lista alla quale appartiene.
b) La figura del Consigliere anziano è surrogabile da parte di chi abbia successivamente conseguito il maggior numero di voti.

8. GRUPPI CONSILIARI

a) I consiglieri possono costituirsi in gruppi dandone comunicazione al Sindaco ed al Segretario comunale. Qualora costituiti devono procedere alla designazione del capogruppo. Ove non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i capigruppi sono individuati nei consiglieri, non componenti la Giunta, ma che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.
b) Ai sensi del presente articolo, deve essere garantita la presenza di Capogruppo consiliari.
Questi possono essere costituiti anche da una sola unità che rappresenti ufficialmente un partito.

Ai gruppi consiliari, per l'esercizio delle loro funzioni, sarà messo a disposizione uno spazio idoneo secondo quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

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ART. 9: Funzionamento consiglio

1. L'attività del Consiglio è disciplinata da un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Il Consiglio può avvalersi di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina eventualmente i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, nonché le consultazioni delle forme associative e in generale delle espressioni rappresentative della comunità locale, l'eventuale costituzione di commissioni speciali di indagine e di studio su materie che comunque interessino la comunità locale.
3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salve le eccezioni previste dal regolamento.
4. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e delibera a votazione palese ed a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente Statuto. Per le nomine e le designazioni di cui all'articolo 32, lettera n), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sufficiente la maggioranza relativa. Per le rappresentanze spettanti alla minoranza, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che hanno riportato maggiori voti.
5. L'esame delle proposte di deliberazione si svolge ordinariamente su relazione introduttiva dell'assessore competente, il quale all'uopo prende diretta conoscenza delle pratiche e può avvalersi dell'apporto dei funzionari.
6. Per deliberazioni concernetti persone il voto è segreto. Qualora si rendano necessari apprezzamenti e valutazioni sulle persone, la seduta è segreta ed il voto è segreto, salvi i casi previsti dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento.
7. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati fra i presenti ma non fra i votanti.
8. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le deliberazioni del Consiglio sono valide, purché intervengano almeno 6 (sei) membri. Nel caso siano introdotte proposte, non comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 (ventiquattro) ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.
9. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del Segretario comunale, il quale per la materiale stesura dello stesso può avvalersi con propria disposizione dell'opera di un impiegato comunale il quale interviene ai lavori del Consiglio comunale.
10. Ogni atto del Consiglio deve riportare una sommaria sintesi della discussione eventualmente svoltasi e delle dichiarazioni intervenute pro e contro la proposta, a cura del funzionario incaricato. L'atto è sottoscritto dal Segretario comunale e dal Sindaco o da chi, a norma di legge o di Statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio nelle sedute successive. Ogni ulteriore modalità di svolgimento delle funzioni di verbalizzazione saranno stabilite in apposito regolamento.

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ART. 10: Convocazione del consiglio

1. Il Consiglio comunale si riunisce almeno 4 (quattro) volte all'anno ed è convocato dal Sindaco che, al tal fine, stabilisce l'ordine del giorno e la data.
2. Il Sindaco provvede a convocare il Consiglio, in un termine non superiore a 20 (venti) giorni, quando ne faccia istanza un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. A tal fine i richiedenti allegano alla istanza il testo delle proposte di deliberazione o delle mozioni da richiedere.
3. La convocazione dei consiglieri deve essere fatta con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio. La consegna risulta da dichiarazioni del messo comunale.
4. L'avviso, con l'elenco degli oggetti da trattare, deve essere consegnato ai consiglieri almeno, 3 (tre) giorni prima di quello stabilito per la convocazione. Per il computo dei termini si osservano le disposizioni dell'articolo 155 del codice di procedura civile.
5. Nei casi d'urgenza, l'avviso con il relativo elenco può essere consegnato entro 24 (ventiquattro) ore precedenti il giorno stabilito per l'adunanza. In tal caso, qualora la maggioranza dei consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
6. Il differimento di cui al comma 5 si applica anche agli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.
7. L'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute del Consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario, essere pubblicato nell'albo pretorio il giorno precedente quello stabilito per la seduta.
8. Gli atti relativi agli argomenti in discussione devono essere depositati presso gli uffici della segretaria comunale entro le 48 (quarantotto) ore precedenti la seduta.

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ART. 11: Competenza del Consiglio

1. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico‑amministrativo.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) lo Statuto dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie; le proposte da presentare alla Provincia ai fini della programmazione economica, territoriale ed ambientale della Regione ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 giugno 199O n. 142;
c) le piante organiche e le relative variazioni;
d) le convenzioni con altri Comuni e quelle tra il Comune e la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative;
e) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di partecipazione;
f) l'assunzione diretta o la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
g) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione per i servizi pubblici di tariffe o corrispettivi a carico degli utenti, anche in modo non generalizzato;
h) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
i) la contrazione dei mutui e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
l) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura dei beni e servizi a carattere continuativo;
m) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta e del Segretario comunale;
n) la definizione degli indirizzi per la nomina, la revoca e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso i suddetti Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge garantendo la presenza di entrambi i sessi.
o) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;
p) la nomina del difensore civico;
q) l'invio di deliberazioni di Giunta all'esame dell'organo di controllo ai sensi del comma 1 dell'articolo 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Tale iniziativa va deliberata nel periodo di pubblicazione dell'atto di cui si chiede l'esame.
r) l'approvazione dei progetti preliminari di opere pubbliche ai sensi dell'art. 15 legge 109/1994.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilanci che vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 (sessanta) giorni successivi, a pena di decadenza.

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ART. 12: Mozione programmatica

1. La mozione programmatica prevista dall'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, costituisce il principale atto di indirizzo e la base per l'azione di controllo politico amministrativo del Consiglio comunale.
2. La mozione si realizza attraverso i programmi e progetti ed i bilanci annuali e pluriennali sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria.

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ART. 13: Elezioni del Sindaco e della Giunta

Indirizzi generali di governo

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco dura in carica per un periodo di 4 (quattro) anni.
3. Chi ha ricoperto per 2 (due) mandati consecutivi la carica di sindaco non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica.
4. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva all'elezione, unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. Il Consiglio discute ed approva, in apposito documento, gli indirizzi generali di governo.
5. Il documento, contenente la proposta degli indirizzi generali di governo e la composizione della Giunta, è depositato almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, a cura del Sindaco, presso l'Ufficio del Segretario del Comune.
6. Il Segretario Comunale, accertata la regolarità formale e la ritualità della presentazione, esprime sulla proposta il parere di cui all'articolo 53, comma 1 della legge 8.6.90 n. 142, con esclusione di ogni valutazione sui contenuti politico‑programmatici della stessa.
7. Il Consiglio discute ed approva con unica votazione, a scrutinio palese con appello nominale, gli indirizzi generali di governo.
8. Il documento programmatico approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività del Comune e la base per l'azione di controllo politico‑amministrativo del Consiglio Comunale.
9. Gli indirizzi si realizzano attraverso i programmi e progetti ed i bilanci annuali e pluriennali, sia nella parte ordinaria che in quella straordinaria.

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ART. 14: Composizione e funzionamento della Giunta

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede, e da un numero di Assessori pari a 4 (quattro).
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta Comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottati ed adottanti, fra loro e con il Sindaco.
3. Gli Assessori ed il Sindaco debbono avere i requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale e rispettivamente di Assessore e di Sindaco.
4. La Giunta Comunale si riunisce in seduta non pubblica ed è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno 3 (tre) componenti.
5. La carica di assessore non può essere ricoperta da chi ha già svolto tale funzione, in via consecutiva, negli ultimi 2 (due) mandati.
6. Possono essere nominati assessori, cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in possesso di requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. La comunicazione di nomina, da parte del Sindaco, motiva la scelta effettuata ed indica il vicesindaco.
7. Gli assessori non facenti parte del Consiglio assistono ai lavori dello stesso, con facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti nelle materie di loro competenza, senza concorrere a determinare il numero legale per la validità della adunanza e senza esprimere il voto sulle deliberazioni consiliari. Hanno diritto, allo stesso modo dei consiglieri comunali, ad accedere alle informazioni e di depositare proposte rivolte al Consiglio. Non possono presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni o proposte. 
8. I requisiti per la nomina ad assessore nel caso di nomina di assessori esterni, sono verificati dalla Giunta nella sua prima seduta o nella prima seduta successiva alla nomina di questi.

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ART. 15: Competenza della Giunta

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco, degli Organi di decentramento e del segretario comunale: collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali approvati dal Consiglio; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
2.  Al diritto dovere attribuito dalla Giunta di concorrere all'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, corrisponde correlativamente il dovere del Consiglio di esercitare in forma proceduralmente collaborativa la funzione deliberativa nella quale si concreta la potestà di indirizzo e controllo attribuitagli.
3. La Giunta provvede, con finalità di efficienza ed equilibrio finanziario, alla gestione amministrativa, economica, patrimoniale ivi compreso il personale, fatti salvi i poteri espressamente riservati al Consiglio Comunale.
4. Compete alla Giunta:

a) - la predisposizione degli atti di competenza del Consiglio;
b) - la materia delle liti attive e passive, delle rinunce e delle transazioni;
c) - l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi.

Competono parimenti alla Giunta, anche nelle ipotesi in cui non costituiscano atti di ordinaria amministrazione, gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni purché previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale o che ne costituiscano mera esecuzione.

d) - gli storni dal fondo di riserva.
e) - le spese relative alle locazioni immobiliari ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi;
f) - i contributi, le indennità, i compensi, i rimborsi, le esenzioni ad amministratori, a dipendenti o a terzi;
g) - I provvedimenti riguardanti le assunzioni, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale, ferme restando le competenze riservate al Consiglio Comunale o attribuite al segretario comunale;
h) - i progetti relativi a singole opere pubbliche comprese nei programmi approvati dal Consiglio;
i) - la definizione del piano esecutivo di gestione di cui all'art. 11 del D. Lgs. 25/2/1977 n. 77. Ove la Giunta ritenga di non provvedere all'approvazione del citato piano esecutivo, competerà a tale organo, con singoli atti, il perseguimento degli obiettivi di gestione;
l) - ogni altro atto che non rientra nelle competenze del Sindaco e del Segretario comunale, che comporti l'esercizio di un potere discrezionale e che non costituisca atto di natura vincolata né una discrezionalità di carattere tecnico.

5. La Giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'organo di controllo ai sensi dell'art. 45, comma 1 della legge 8.6.90, n. 142.
6. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del Consiglio nei 60 (sessanta) giorni successivi, a pena di decadenza.
7. L'annuale relazione al Consiglio di cui al comma 1 viene presentata nella seduta avente all'ordine del giorno l'approvazione del conto consuntivo.
8. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità. Tutte le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate esclusivamente dall'intero collegio e in nessun caso dai singoli componenti. L'esercizio delle funzioni eventualmente delegate dal Sindaco agli assessori avviene nel rispetto di tale principio.
9. Il Sindaco può conferire agli assessori deleghe permanenti o temporanee dei suoi poteri di sovrintendenza relativamente a settori omogenei di attività amministrativa, nonché specifici, determinati e temporanei incarichi interni o esterni.
10. Gli assessori hanno rilevanza sia all'interno che all'esterno del Comune solo collegialmente, in seno alla Giunta Comunale la loro attività è promossa e coordinata dal Sindaco. Gli assessori svolgono attività preparatoria dei lavori della Giunta e, nell'ambito degli incarichi permanenti o temporanei loro attribuiti, presentano le proposte di intervento con i pareri di cui all'art. 53, legge n. 142/90.
11. La Giunta è convocata dal Sindaco, cui spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno, senza formalità. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
12. La Giunta delibera a maggioranza di voti. Le sue riunioni non sono pubbliche salvo deliberazione della Giunta stessa. Alle sedute della Giunta Comunale può partecipare su richiesta il Revisore dei conti.
13. La Giunta Comunale è politicamente responsabile dell'attuazione delle deliberazioni consiliari, attraverso l'organizzazione amministrativa dell'Ente.
14. Il Segretario ed i responsabili dei servizi per quanto di competenza, possono rivolgere alla Giunta Comunale proposte scritte. Possono essere chiamati alle sedute della Giunta i funzionari responsabili dei servizi per fornire informazioni e valutazioni su materia di propria competenza.
15. Il Segretario comunale partecipa alle sedute della Giunta Comunale, esprime parere consultivo circa la legittimità degli atti da adottare, redige i verbali delle deliberazioni adottate.
16. Le deliberazioni della Giunta sono firmate dal Presidente e dal Segretario Comunale.

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ART. 16: Competenza del Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale, e rappresenta il Comune ad ogni effetto di legge. Sovrintende all'andamento generale dell'Ente. Provvede a dare impulso e coordinare l'attività degli altri organi comunali. Dirige l'attività della Giunta mantenendone l'unità di indirizzo politico-amministrativo e assicurando la rispondenza agli atti di indirizzo del Consiglio.

2. Il Sindaco provvede a:

a) - convocare e presiedere il Consiglio Comunale e la Giunta fissandone l'ordine del giorno, sovrintende all'esecuzione delle rispettive deliberazioni, tutelare le prerogative dei consiglieri e garantire l'esercizio delle loro funzioni;
b) - esercitare le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali e attribuite o delegate al Comune;
c) - indire i referendum consultivi;
d) - sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartire le direttive al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino la individuazione delle responsabilità e l'efficienza degli uffici e dei servizi. In caso di inerzia e di comportamenti difformi dalle deliberazioni degli organi comunali il Sindaco attiva i procedimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge;
e) - rappresentare il Comune nell'assemblea dei consorzi comunali e provinciali per la gestione associata di uno o più servizi. Egli può nominare per detta incombenza un proprio delegato, dandone tempestiva comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva;
f) - promuovere la conclusione di accordi di programma;
g) - nominare i componenti della giunta tra cui un Vicesindaco;
h) - revocare e sostituire uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile;
i) - vietare l'esibizione degli atti dell'amministrazione comunale, ai sensi delle vigenti norme di legge del Comune;
l) - esercitare le azioni possessorie e cautelari nell'interesse del Comune;
m) - indire e presiedere la conferenza dei servizi ed il forum dei servizi;
n) - irrogare le sanzioni disciplinari più gravi della censura, sentita la Commissione di disciplina;
o) - sospendere, sentita la Commissione di disciplina, i dipendenti comunali;
p) - stipulare contratti deliberati dal Consiglio e dalla Giunta in rappresentanza dell'Ente in sostituzione del Segretario, qualora quest'ultimo sia ufficiale rogante;
q) - emanare i regolamenti;
r) - rilasciare provvedimenti autorizzati e concessivi non attribuiti al Segretario ed ai dirigenti;
s) - assegnare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. Il Sindaco emana ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti. Nelle materie di competenza comunale il Sindaco emana altresì ordinanze per misure eccezionali, relative a situazioni provvisorie di urgente necessità. Qualora siano stati preventivamente approvati piani o programmi per l'emergenza, l’ordinanza si attiene agli stessi, motivando le eventuali difformità. Le ordinanze suddette qualora riguardino materie di competenza della Giunta Comunale dovranno essere ratificate da quest'ultima.
4. Il Sindaco provvede inoltre, nell'ambito della disciplina e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'esplicazione di servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
5. Il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, garantendo la presenza di entrambi i sessi, ove ciò è possibile.
6. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro 45 (quarantacinque) giorni dall'insediamento del Consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.
7. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri dall'art. 5 della legge 8.6.90, n. 142.
8. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita le funzioni di ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
9. Il Sindaco esercita altresì le funzioni a lui demandate dalle leggi regionali.
10. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 8 e 9 il Sindaco si avvale degli uffici e dei servizi del Comune.
11. Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento dinanzi al Prefetto secondo la formula prevista dall'art. 11 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3. Il Sindaco che ricusi di giurare nei termini prescritti e che non giuri entro il termine di 1 (un) mese dalla comunicazione dalla elezione, salvo in caso di legittimo impedimento, si intende decaduto l'ufficio.
12. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
13. In attuazione di quanto disposto all'art. 15 del presente statuto, il Sindaco può assegnare, nel rispetto della procedura fissata, l’esercizio delle funzioni di sovrintendenza politica ai singoli assessori con riferimento a singole materie individuate per interi settori omogenei e con delega a firmare altresì gli atti esterni. Nel rilascio delle deleghe e nel loro esercizio è da tenere presente il principio per cui spettano agli Assessori i poteri di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili dei servizi. Oggetto delle deleghe può essere anche la sovrintendenza dei servizi di competenza statale attribuita al Sindaco quale Ufficiale di Governo. L'emanazione dei provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'art. 38, 2^ comma, della legge 8.6.90, n. 142, non è delegabile competendo la stessa al Sindaco, in sua assenza o impedimento, a chi lo sostituisce legalmente.
14. Al fine di migliorare l'efficienza dei vari servizi e di perseguire gli obiettivi programmatici prefissati, il Sindaco può avvalersi della collaborazione di consiglieri comunali ai quali potrà affidare, con apposito provvedimento, l'incarico di verificare il regolare e buon andamento di specifici settori. Tale incarico avrà natura strettamente collaborativa e rilevanza esclusivamente interna all'Ente, restando la responsabilità giuridica delle funzioni in capo al Sindaco.
15. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. In ogni caso il Consiglio e la Giunta, rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. 
16. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 14 trascorso il termine di 20 (venti) giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
17. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco, nonché della Giunta.

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ART.: 17 Vicesindaco

1. Il Vicesindaco, sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell’art. 15, comma 4 bis, della legge 19.3.90 n. 55, come modificato dall'art. della legge 10.01.1992 n. 16.
2. In caso di assenza o di impedimento anche del Vicesindaco, segue l'ordine con cui i nomi degli assessori sono stati comunicati al Consiglio.
3. Qualora il Vicesindaco, sia cessato dalla carica per dimissioni, revoca o altra causa, il Sindaco provvede alla nuova designazione, dandone comunicazione al Consiglio.
4. Se la cessazione dalla carica del Sindaco avviene per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, fino alla elezione del nuovo Sindaco, le relative funzioni sono svolte dal Vicesindaco. Parimenti il Vicesindaco svolge le funzioni di Sindaco in caso di scioglimento del Consiglio e fino alle nuove elezioni ad eccezione dei casi in cui venga nominato un commissario.

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ART. 18: Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa a scrutinio palese e per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati dal Comune.
3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati.
4. La mozione viene messa in discussione non prima di 10 (dieci) giorni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione. In caso di inosservanza da parte del Sindaco o di chi legalmente lo sostituisce, dell'obbligo di convocazione del Consiglio Comunale al fine di discutere, con priorità su qualsiasi altro argomento all'ordine del giorno, la mozione di sfiducia non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione, il Segretario comunale riferisce al Prefetto il quale attiva i poteri sostitutivi previsti dall'art. 36, comma 4, della legge 8.6.90, n. 142, convocando il Consiglio che deve riunirsi entro e non oltre i successivi 15 (quindici) giorni.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio.

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ART. 19: Responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione.

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ART. 20: Obbligo di astensione

1. Salve le cause di ineleggibilità di cui alla legge 30 aprile 1981, n. 154, i componenti degli organi comunali devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti interessi propri nei confronti del Comune e degli enti o aziende dipendenti o sottoposti alla sua amministrazione o vigilanza. Parimenti devono astenersi quando si tratta d'interesse dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o del coniuge, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Il divieto di cui al comma 1 comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
3. I commi 1 e 2 si applicano anche al segretario comunale.
4. Al sindaco, nonché agli assessori ed ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

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ART. 21: Valorizzazione e promozione della partecipazione

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'Amministrazione locale anche su base di contrada.

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ART. 22: La valorizzazione delle associazioni

1. La valorizzazione delle libere forme associative può avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di locali o terreni di proprietà del Comune previo apposite convenzioni, volte a favorire lo sviluppo socio-economico, politico e culturale della comunità.
2. Le libere associazioni, per poter fruire del sostegno del Comune, debbono farne richiesta presentando, oltre la domanda, anche lo Statuto e l'atto costitutivo, nelle forme regolamentari.
3. Il Consiglio, con apposito regolamento, stabilisce il criterio per la concessione di sostegni economici o di altro genere alle Associazioni.

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ART. 23: Gli organismi di partecipazione

1. Il Comune può adottare iniziative autonome al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini.
2. Tali organismi possono essere costituiti assumendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali, nonché dei sindacati dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. Gli organismi di partecipazione acquistano valore consultivo su tutte le questioni di rilevante interesse che l'Amministrazione vorrà loro sottoporre.
4. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere definiti per iscritto ed entro i termini fissati dal regolamento.

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ART. 24: I comitati di contrada

1. Il Comune può promuovere la nomina di comitati di contrada, singole o accorpate, per la gestione di una serie di argomenti determinati ed elencati tassativamente dal regolamento.
2. Il regolamento prevederà, altresì, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le eventuali deleghe del Sindaco e la sede presso la quale esercitare i poteri e le pubbliche funzioni.

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ART. 25: Le situazioni giuridiche soggettive

1. Il Comune, nel procedimento relativo alla adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, informa gli interessati tempestivamente, notificando ad essi il sunto essenziale del contenuto delle decisioni adottate.
2. L'informazione è d'obbligo in materia di piani urbanistici o di fabbricazione, di opere pubbliche, d'uso del sottosuolo, di piani commerciali, in materia di ambiente e di ogni altra opera di pubblico interesse.
3. Gli interessati possono intervenire in corso del procedimento, motivando con atto scritto le loro valutazioni, considerazioni e proposte.
4. Il Comune darà motivazione del contenuto degli interventi degli interessati negli atti formali idonei per le decisioni amministrative.
5. I cittadini che per qualsiasi ragione si dovessero ritenere lesi nei loro diritti ed interessi possono sempre ricorrere nelle forme di legge.

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ART. 26: L'iniziativa e le proposte popolari

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei Deputati hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singoli che associati, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
2. Il Comune garantisce il loro tempestivo esame entro 30 (trenta) giorni dalla loro ricezione in Segreteria. Per tale esame può essere costituita apposita commissione.

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ART. 27: Le istanze, le proposte e le petizioni

1. Nessuna particolare forma è prevista per la presentazione di istanze, proposte e petizioni sia singole che associative.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.
3. Tutte le istanze, le proposte, le petizioni, altresì, debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge a pena d’inammissibilità.
4. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta a cura degli Uffici competenti a firma del Sindaco o suo delegato.
5. Le risposte sono rese note per lettera agli interessati.
6. La Giunta decide se le istanze, le proposte e le petizioni debbono o possono comportare decisioni e deliberazioni apposite dell'Amministrazione alla luce dell'orientamento espresso dal Consiglio.
7. I consiglieri hanno sempre potere di istanza, proposta e petizione verso il Sindaco e la Giunta ed in Consiglio Comunale.
8. Di istanze, proposte e petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere, è conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

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ART. 28: Il referendum consultivo

1. E' previsto referendum consultivo su richiesta di almeno un quinto dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune, oppure, su richiesta di        almeno due terzi dei consiglieri comunali.
2. Sono esclusi dal referendum le materie attinenti alle Leggi tributarie, penali ed elettorali, mentre sono ammesse quelle di esclusiva competenza locale.
3. Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco, che entro 20 (venti) giorni dalla ricezione del Comitato del referendum stesso la discute in Giunta e poi l'affida alla commissione del Consiglio comunale che esprime apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i 10 (dieci) giorni successivi.
5. Tale commissione dovrà valutare la regolarità della composizione del Comitato promotore, dell'oggetto e delle firme autenticate quale condizione di ammissibilità.
6. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 30 (trenta) giorni successivi.
7. Il referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro 90 (novanta) giorni dalla esecutività della delibera d'indizione.
8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative a Referendum nazionali.
9. All'onere finanziario per le spese comportate dal Referendum, l’Amministrazione dovrà far fronte con mezzi di Bilancio.

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ART. 29: Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, il Sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi, generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.
4. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
6. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.
7. Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino.
8. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.
9. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni.
10. Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l’obbligo di uniformare la loro attività a tali principi.

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ART. 30: Difensore civico

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della amministrazione comunale e delle aziende ed enti dipendenti, segnalando al Sindaco e ai capi gruppo, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.
2. All'ufficio del difensore civico deve essere eletta persona che, per esperienze acquisite presso le amministrazioni pubbliche o nell'attività svolta, offra garanzie di competenza giuridico-amministrativa, di probità e obiettività di giudizio.
3. Al difensore civico si applicano le norme sulla ineleggibilità e incompatibilità previste per i componenti del comitato regionale di controllo. Fra le cause ostative rientra anche l'appartenenza alla sezione del comitato regionale di controllo che ha competenza sugli atti del Comune.
4. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica, l’elezione del difensore civico avverrà sulla base di una rosa di candidati scaturita da un apposito consiglio aperto. Dura in carica quattro anni e, comunque, fino alla prestazione del giuramento da parte del successore. E' scelto tra persone di comprovata integrità ed autorevolezza che abbiano maturato esperienze nel campo della tutela dei diritti, preferibilmente in possesso di diploma di laurea, e non abbiano incarichi direttivi o esecutivi in partiti politici e non deve aver partecipato a competizioni elettorali di nessun tipo negli ultimi 5 (cinque) anni, né essersi dimesso o essere decaduto da cariche politiche nello stesso periodo. Il possesso di tali requisiti dovrà risultare da apposito curriculum che i candidati dovranno depositare in segreteria almeno 5 (cinque) giorni prima della elezione.
5. Prima di assumere le funzioni presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere il mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".
6. Svolge il proprio incarico in piena indipendenza dagli organi del Comune. Ha diritto di accedere a tutti gli atti di ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dall'articolo 24, comma 1 dello Statuto ed è tenuto a sua volta al segreto d’ufficio secondo le norme di legge. Gli amministratori del Comune e degli enti sottoposti a vigilanza del Comune nonché i dipendenti sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione entro 7 (sette) giorni dalla richiesta.
7. Può essere revocato prima della scadenza del mandato solo per gravi o ripetute violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La mozione di sfiducia deve essere approvata con la stessa maggioranza richiesta per la designazione. Il difensore civico è inoltre revocato di diritto dall'incarico, se si verifica nei suoi confronti una delle situazioni che ne importerebbe la ineleggibilità o l'incompatibilità.
8. Entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate. La relazione viene iscritta all'ordine del giorno del primo Consiglio utile. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico può inviare in qualsiasi momento particolari relazioni o segnalazioni al Consiglio comunale.
9. Può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.
10. Al difensore civico spetta una indennità pari alle presenze effettuate in misura corrispondente al gettone attribuito ai consiglieri comunali per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali.
11. Le risorse finanziarie, il personale, le strutture tecniche e gli uffici a disposizione del difensore civico sono determinati con specifico provvedimento della Giunta.
12. Al fine di realizzare economie di scala e un razionale utilizzo di mezzi, persone e risorse potrà essere individuata, di concerto tra più comuni contermini, una figura comune di difensore civico o ricorrere al difensore civico provinciale qualora previsto.

13. Le modalità di nomina e l'esercizio delle funzioni del difensore civico sono disciplinate da apposito regolamento.

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ART. 31: Finanza locale

1. Nell'ambito e nei limiti imposti dalle Leggi sulla finanza locale, il Comune ha propria autonomia finanziaria fondata su risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha, altresì, autonomia e potestà impositiva nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe adeguandosi in tale azione ai relativi precetti costituzionali ed ai principi stabiliti dalla legislazione tributaria vigente.
3. Nel caso in cui lo Stato o la Regione provvedano con legge, ipotesi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero determini prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo delle prestazioni, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

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ART. 32: Regolamento di contabilità

1. Il Consiglio Comunale approva il Regolamento di Contabilità, nel quale sono stabilite le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell’Amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali e dell'ordinamento finanziario e contabile vigente.
2. La Giunta può, sulla base del bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio, deliberare un piano esecutivo di gestione la cui esecuzione, con le modalità indicate nel Regolamento di Contabilità, sarà affidata ai responsabili dei servizi in tale atto individuati.

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ART. 33: Documenti contabili e revisione del Conto

1. Il Bilancio di Previsione, il Conto Consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi, affinché siano inseriti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all’efficacia dell’azione del Comune.
2. L’attività di previsione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale, in materia di gestione economico finanziaria dell’Ente. E’ facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti, specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all’organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell’ufficio del Revisore dei Conti e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l’osservanza della Legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso Regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del Revisore e quella degli organi e degli uffici dell’Ente.
5. Il Revisore dei Conti, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull’ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla Legge per l’elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
6. Il Regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno, altresì, disciplinate con il Regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai Sindaci delle società per azioni.
7. Nell’esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel Regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

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ART. 34 Controllo interno di gestione

1. La Giunta Comunale trasmette, semestralmente, al Consiglio Comunale ed al Revisore dei Conti, una situazione del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
2. Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il Regolamento può individuare metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti rispetto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. La tecnica del controllo di gestione deve costruire misuratori idonei ad accertare periodicamente:

a) - la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
b) - il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
c) - l'accertamento degli eventuali scarti negativi fra progettato e realizzato ed individuazione delle relative responsabilità.

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ART. 35 La revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio Comunale elegge un Revisore dei Conti.
2. Il Revisore dei Conti è scelto tra esperti iscritti nel ruolo e negli albi di cui al comma 2, lettere a), b) e c) dell’art. 5, 8 comma della Legge n. 142/1990.
3. Esso dura in carica 3 (tre) anni, non è revocabile, salvo inadempienza, è rieleggibile per una sola volta.
4. Il Revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente.
5. Il Revisore dei Conti partecipa, se invitato dal Sindaco, alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale, anche in seguito a richiesta dei Capigruppo Consiliari.
6. Il Revisore, in conformità alle disposizioni del Regolamento, svolge le seguenti funzioni:

a) - collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
b) - esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;
c) - attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del Conto Consuntivo.

7. Nella stessa relazione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
8. Il Revisore dei Conti risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

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ART. 36 Il controllo di gestione contabile

1. L'autonomia statuaria costituisce facoltà dell'Ente di dotarsi di una contabilità per centri di costo di tipo commerciale sulla base degli articoli 2424, 2425 bis e seguenti del Codice Civile.
2. Tale contabilità parallela conduce ad un conto economico a costi, ricavi e rimanenze per l'esame reale del costo dei servizi e per un efficace e penetrante controllo di gestione su base economica.
3. Il Regolamento per la contabilità dovrà prevedere i criteri organizzativi di controllo del Bilancio e della programmazione del Bilancio secondo i principi della programmazione e controllo per i centri di costo.
4. I responsabili del servizio o unità organizzative, comunque denominate, oltre a svolgere funzioni di direzione, indirizzo, coordinamento e controllo, avranno la gestione di una parte del bilancio per quanto di loro competenza, gestito in forma autonoma, quale centro di costo e spesa, nell'ambito del bilancio dell'Ente. 

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ART. 37: Segretario comunale

1. Il Segretario comunale, nel rispetto delle direttive del Sindaco, da cui dipende funzionalmente, e delle deliberazioni del Consiglio e delle Giunte dirige e coordina gli uffici e i servizi.
2. Partecipa, senza diritto di voto alle riunioni della Giunta e del Consiglio, è responsabile della istruttoria delle deliberazioni e cura la loro attuazione. Oltre al parere sulle proposte di deliberazione, esprime anche il parere in ordine alla legittimità delle questioni sollevate nel corso di dette riunioni.
3. Può rogare nell'esclusivo interesse della amministrazione comunale i contratti.
4. Spettano al Segretario, oltre alle attribuzioni di cui ai precedenti commi, i seguenti compiti:

a) L'emanazione, in relazione alle competenze dei servizi e degli uffici comunali, di tutti gli atti, compresi quelli che impegnano la amministrazione verso l'esterno, costituenti esecuzione di norme legislative, regolamentari e di atti, programmi e piani, comprese le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi. Tale esecuzione ha luogo nei casi in cui l'atto ha natura vincolata oppure comporta una discrezionalità di carattere tecnico;
b) Ia presidenza delle commissioni giudicatrici dei concorsi per la copertura dei posti vacanti;
c. Ia presidenza di tutte le commissioni di gara o di concorso, comprese quelle per la aggiudicazione di appalti o di forniture;
d) l'espletamento delle procedure di appalto e di concorso, di cui alle precedenti lettere b) e c);
e) gli adempimenti di cui all'articolo 54;
f) l'emanazione degli atti delegati dal Consiglio, dalla Giunta o dal Sindaco;
g) gli atti propulsivi, mediante ordini di servizio, per gli adempimenti degli obblighi scaturiti dalla legge o da atto amministrativo o da contratto;
h) l'esercizio dei poteri e l'adozione dei provvedimenti di spesa di cui alla lettera c) dell'articolo 15;
i) Ia contestazione degli addebiti al personale e l'irrogazione del richiamo scritto e della censura delle sanzioni, discipline di cui della vigente normativa.
l) Ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni adottati con deliberazione di Giunta ai sensi dell'art. 56 comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;
m) L'esercizio del potere di spesa, per quanto di competenza, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dell'atto di programmazione adottato dall'organo esecutivo, in cui vengono definiti gli obiettivi di gestione unitamente alle dotazioni necessarie;
n) Ia liquidazione di spese regolarmente ordinate, previa acquisizione di idonea asseverazione della regolare avvenuta fornitura di beni e servizi da parte dei responsabili dei servizi stessi;
o) l'emanazione e sottoscrizione di provvedimenti, anche a rilevanza esterna di natura autorizzatoria e a contenuto prevalentemente vincolato;
p) Ia predisposizione di proposte di programmi e la loro articolazione in progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi politici;
q) l’organizzazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione;
r) l'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti per i quali gli sia stata attribuita competenza o abbia ricevuto delega in conformità alle disposizioni statutarie;
s) Ia partecipazione a commissioni di studi e di lavoro interni all'ente, e con l'autorizzazione della Giunta, esterna allo stesso;
t) l'autorizzazione, dei congedi e permessi al personale, ai sensi della disciplina regolamentare;
u) l'adozione dei provvedimenti di mobilità interna ai settori e alte aree in osservanza agli accordi decentrati ex art. 6 D.P.R. 268/87;
v) l'esercizio del potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza ed inefficacia della specifica attività gestionale dei livelli sottordinati;
y) l'assolvimento dell'alta direzione e coordinamento di tutti gli uffici e servizi dell'ente con l'emanazione di direttive ed ordini nell'ambito delle proprie attribuzioni;
z) Ia ricezione delle designazioni dei capi gruppo consiliari e le richieste di trasmissione al CO.RE.CO. delle deliberazioni di Giunta;

aa) l'attestazione su dichiarazione dei messi delle avvenute pubblicazioni all'albo della esecutività dei provvedimenti ed atti;
bb) Ia ricezione dell'atto di dimissioni del Sindaco;
cc) Ia cooperazione con il difensore civico, per consentire il migliore esercizio della funzione;
dd) l'invio degli atti deliberativi al controllo;
ee) l'adozione di atti di esecuzione delle deliberazioni (ad esempio: emanazione dei bandi di concorso, degli avvisi e degli inviti a gara, ecc.).

5. Il Segretario comunale può delegare, con specifici provvedimenti, i responsabili dei servizi, per i compiti di cui al presente articolo per quanto non espressamente riservatogli dalla legge.
6. Per la verifica dei risultati conseguiti e la disciplina della relativa responsabilità si applicano le vigenti disposizioni di legge.

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ART. 38: Vice Segretario

1. E' istituita la figura del Vice segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario.
2. Il vice segretario svolge funzioni vicarie del segretario comunale, lo coadiuva e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
3. Il Sindaco, su proposta del Segretario comunale e sentita la Giunta comunale, individua ed incarica, per tale scopo, un funzionario dipendente del Comune di qualifica apicale, in base a parametri obiettivi, e cioè: valutazione del titolo di studio posseduto, appartenenza alla qualifica apicale attribuita all'Ente, anzianità di servizio, svolgimento di incarichi speciali, rendimento in servizio.

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ART. 39: Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il regolamento organico disciplina la dotazione del personale e l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai funzionari di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente. Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al Segretario comunale e ai responsabili dei servizi.
2. Spetta ai responsabili dei Servizi la direzione degli uffici e dei servizi del Comune secondo le disposizioni di legge, dello Statuto, dei regolamenti di cui all'art. 78 e del contratto collettivo di lavoro, in conformità al principio in base al quale sono attribuiti agli organi politici i poteri di indirizzo e di controllo ed ai responsabili dei servizi la gestione amministrativa.
3. Ai responsabili dei servizi spetta, in conformità alle direttive ed ai principi dettati dall'organo di governo del Comune, anche in attuazione del D. Lgs. n. 29/1993 e successive modifiche, la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno non espressamente attribuiti al Segretario Comunale.
4. I responsabili dei servizi rispondono del buon andamento e dell'efficiente gestione degli uffici o servizi posti sotto la propria direzione.
5. Spettano ai responsabili dei servizi, nell'ambito delle attività sopra descritte, i seguenti compiti:

a) L'espletamento delle procedure di appalto di lavori, forniture e servizi;
b) La stipulazione dei contratti secondo le indicazioni
fornite dal regolamento dei contratti o da specifico atto deliberativo.
c) L'emanazione degli atti delegati dal Sindaco e di quelli contemplati dall'art. 80 espressamente delegati dal Segretario comunale;
d) Gli atti costituenti certificazione ed attestazione di conformità alla legge ed ai regolamenti, nonché le autenticazioni e le legalizzazioni;
e) Le manifestazioni di conoscenza e documentazione, i rapporti, i pareri di natura meramente tecnica, le valutazioni, le stime.

6. L'attività gestionale dei responsabili dei servizi assume la forma della determinazione.
7. Ai sensi della legge quadro sull'ordinamento della polizia locale L. n. 65/86 e delle successive leggi regionali 38/88 e 28/90, il Comune esercita le funzioni di polizia locale attraverso un apposito servizio di Polizia Municipale.
Tale servizio, dipendendo direttamente dal Sindaco o dall'assessore da lui delegato, rappresenta nell'ambito dell'organico del personale del Comune uno specifico settore.
8. Gli addetti al Servizio di Polizia Municipale non possono essere adibiti a compiti diversi da quelli istituzionali.
Il numero degli operatori non può comunque essere inferiore a due.  

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ART. 40: Incarichi a tempo determinato

1. Il Sindaco può, a norma dell'art. 51 della L. 8/6/1990 n. 142, ricoprire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, posti di responsabile dei servizi o degli uffici.
2. Il contratto, stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguata esperienza e qualificazione professionale, e comunque in possesso dei requisiti di studio e professionali richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, ha durata non superiore a 3 (tre) anni ed è rinnovabile.
3. L'incarico comporta una retribuzione onnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessi
vo di lavoro, nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali si applicano, in quanto possibile, le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo.
4. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni concernenti le incompatibilità e le responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salva diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.

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ART. 41: Collaborazioni esterne

1. La Giunta comunale, con deliberazione motivata, e con convenzioni a termine, può conferire incarichi a istituti, enti, professionisti, esperti per l'esecuzione di particolari indagini o studi.
2. Il regolamento disciplina i criteri di scelta del soggetto cui viene conferito l'incarico e individua gli elementi essenziali da prevedere in convenzione.

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ART. 42: Procedimenti disciplinari

I procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente del Comune sono disciplinati dall'art. 59 del D. Lgs. 3/2/1993 n. 29 e successive integrazioni e modificazioni.
Ai fini di tale normativa al Segretario Comunale sono attribuiti le funzioni di Ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

Per la disciplina specifica della materia il C.C. approva apposito Regolamento.

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ART. 43: Servizi pubblici locali

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme: