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CAPO I
ART. 1: Oggetto del regolamento
ART. 2: Luogo delle adunanze
ART. 3: Funzioni rappresentative
CAPO
II
GRUPPI CONSILIARE
COMMISSIONI CONSILIARI - RAPPRESENTANTI
DEL COMUNE
ART. 4: Costituzione dei gruppi consiliari
ART. 5: Conferenza dei Capigruppo
ART. 6: Commissioni consiliari
ART. 7: Nomine e designazioni di Consiglieri
e di Rappresentanti del Comune
CAPO
III
DIRITTO D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI
COMUNALI
ART. 8: Diritti dei Consiglieri
ART. 9: Mozioni
ART. 10: Interpellanze
ART. 11: Interrogazioni
ART. 12: Mozioni, interpellanze ed interrogazioni
CAPO
IV
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO - ORDINE DEL
GIORNO
ART. 13: Convocazione del Consiglio Comunale
ART. 14: Distinzione delle sedute - definizioni
ART. 15: Proposte di iscrizione all'ordine del giorno
ART. 16: Consegna e pubblicazione dell'avviso di convocazIone
. Modalità e termini
ART. 17: Ordine del giorno
ART. 18: Deposito di atti per la consultazione
CAPO
V
PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA
ART. 19: Disciplina delle adunanze
ART. 20: Persone ammesse nella sala delle adunanze -
Comportamento pubblico
ART. 21: Segreteria dell'adunanza
ART. 22: Scrutatori – nomina - funzioni
CAPO
VI
DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO
ART. 23: Dei posti e degli interventi
ART. 24: Ordine dei lavori - Sedute deserte
ART. 25: Inizio dei lavori
ART. 26: Comportamento dei Consiglieri
ART. 27: Esercizio del mandato elettivo
ART. 28: Fatto personale
ART. 29: Pregiudiziali e sospensive
ART. 30: Partecipazione dell'Assessore non Consigliere
ART. 31: Adunanze aperte
ART. 32: Chiusura della discussione
ART. 33: Chiusura della seduta - Mancato esaurimento
all'ordine del giorno
CAPO
VII
DELLE VOTAZIONI
ART. 34: Sistemi di votazione
ART. 35: Ordine della discussione e della votazione
ART. 36: Annullamento e rinnovazione della votazione
ART. 37: Interventi nel corso della votazione
ART. 38: Mozioni d'ordine
ART. 39: Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità
ART. 40: Dichiarazione di voto
ART. 41: Computo della maggioranza
CAPO
VIII
DEI VERBALI DELLE SEDUTE
ART. 42: Verbale delle sedute - Contenuto e firma
ART. 43: Approvazione del verbale della precedente seduta
ART. 44: Comunicazioni delle decisioni del Consiglio
ART. 45: Interpretazione del regolamento
ART. 46: Pubblicità del regolamento
ART. 47: Diffusione del presente regolamento
ART. 48: Entrata in vigore
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ART.
1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO
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1 - Il presente regolamento disciplina la convocazione,
le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale per assicurare
un ordinato svolgimento delle sedute e viene emanato in applicazione dello
Statuto ed in relazione al disposto dell'art. 5 della L. 8 giugno 1990,
n. 142.
INDICE
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ART.
2: LUOGO DELLE ADUNANZE CONSILIARI
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1 - Il Consiglio Comunale, di regola, si riunisce
nell'apposita sala sita in Acquaviva Picena, Via Fontepalanca, come previsto
dall'art.2 dello Statuto.
2 - Il Sindaco, sentiti i Capigruppo Consiliari, quando ricorrano circostanze
speciali o eccezionali, o gravi motivi di ordine pubblico o di forza maggiore,
può convocarlo con apposito motivato provvedimento in luogo diverso dandone
avviso alla cittadinanza.
3 - Il luogo di riunione non può mai essere fissato fuori del territorio
del Comune.
4 - All'esterno del luogo di riunione dovrà essere esposta la bandiera
nazionale così come prescrive l'art. 2, comma 2, lettera c del D.P.C.M.
3/6/86.
INDICE
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ART.
3: FUNZIONI RAPPRESENTATIVE
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1 - I Consiglieri Comunali o una Delegazione
Consiliare parteciperanno alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni
indette dall'Amministrazione Comunale, nonché a quelle alle quali l'Amministrazione
aderisce.
- Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni
può essere costituita una delegazione composta da un rappresentante per
ciascun gruppo consiliare.
- La delegazione di cui al comma due viene costituita dal Sindaco sentiti
i Capigruppo Consiliari.
INDICE
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ART.
4: COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI
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1 - I Consiglieri eletti si costituiscono in
gruppo consiliare, è di tale costituzione, assieme al nome del Consigliere
cui sono conferite le funzioni di Capogruppo, dovranno dare comunicazione
al Sindaco entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio
neoeletto.
2 - Il Consigliere che intenda appartenere ad un gruppo differente rispetto
a quello iniziale dovrà dame comunicazione scritta al Sindaco, allegando,
nel caso intenda aderire ad un altro gruppo, la dichiarazione di accettazione
da parte del nuovo gruppo.
3 - In caso di variazioni nella persona del Capogruppo dovrà similmente
essere data comunicazione scritta al Sindaco.
4 - In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo a tutti
gli effetti il Consigliere che abbia riportato il maggior numero di voti
nella lista di appartenenza.
5 - In caso di assenza del Capogruppo ad una seduta consiliare, le funzioni
vengono svolte da un Consigliere designato dai Consiglieri presenti.
6 - Il numero dei gruppi consiliari costituiti non potrà comunque essere
superiore al numero delle liste che hanno partecipato all'elezione del
Consiglio e che in queste abbiano avuto rappresentanti eletti;
7 - Ai gruppi consiliari come sopra costituiti sarà assicurato, secondo
modalità concordate dal Sindaco con í Capigruppo, l’uso di apposita sala
all'interno del Palazzo Comunale onde nella stessa esercitare le proprie
funzioni.
INDICE
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ART.
5: CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO
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1 - La Conferenza dei Capigruppo è organismo
consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle
adunanze consiliari, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire
quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del
Consiglio.
2 - La Conferenza dei Capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite
dal presente regolamento e dal Consiglio Comunale con apposite deliberazioni.
3 - La Conferenza dei Capigruppo è convocata e presieduta dal Sindaco
o da chi ne fa le veci. Alla riunione partecipa il Segretario Comunale
o un suo delegato, ed assistono i funzionari comunali richiesti dal Sindaco.
4 - I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio
gruppo a partecipare alla Conferenza.
5 - Secondo le indicazioni espresse dalla conferenza di Capigruppo, la
Giunta Comunale assicura ai gruppi quanto necessario per l'esercizio delle
funzioni da parte dei Consiglieri che di essa fanno parte.
6 - Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo, a cura del Segretario
Comunale o di un funzionario dallo stesso designato, ove necessario, e
se esplicitamente richiesto dalla maggioranza dei componenti, sarà redatto
apposito verbale.
INDICE
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ART.
6: COMMISSIONI CONSILIARI
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1 - Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà
di istituire, con appositi atti, Commissioni Consiliari, permanenti e/o
speciali.
2 - La composizione, il funzionamento di dette Commissioni sono stabilite
con la delibera di istituzione.
INDICE
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ART.
7: NOMINE E DESIGNAZIONE
DI CONSIGLIERI COMUNALI E DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE
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1 - Nei casi in cui la legge o lo statuto prevedono
che di un determinato Organo, Collegio o Commissione debbano far parte
Consiglieri Comunali, questi debbono essere sempre nominati dal Consiglio,
in seduta pubblica, con voto palese. La stessa procedura sarà seguita
per la nomina di tutti i rappresentanti del Comune non Consiglieri in
detti Organi, Collegi e Commissioni.
2 - Il Sindaco, in preparazione delle proposte da fare al Consiglio, indirà
la Conferenza dei Capigruppo. La proposta dovrà, preferibilmente, essere
accompagnata, per i non Consiglieri, di un dettagliato curriculum professionale
dei proposti, atto a dimostrare le esperienze specifiche nella materia
o nel settore cui l'incarico medesimo si riferisce, nonché l'elenco delle
cariche pubbliche ricoperte.
3 - Per tutti i proposti dovrà essere allegata una dichiarazione di disponibilità.
INDICE
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ART.
8: DIRITTI DEI CONSIGLIERI
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1 - Ogni Consigliere può fare interrogazioni,
svolgere interpellanze e mozioni su argomenti che interessano anche indirettamente
la vita e l'attività del Comune.
2 - Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze e mozioni formulate
con frasi ingiuriose o sconvenienti.
INDICE
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ART.
9: MOZIONI
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1 - La mozione consiste in una proposta concreta
di deliberazione oppure in una proposta di voto su un argomento diretto
ad indirizzare o impegnare secondo un determinato orientamento l'attività
dell'Amministrazione Comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una
proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni
o atteggiamenti del Sindaco o della Giunta Comunale, ovvero un giudizio
sull'intero indirizzo dell'Amministrazione.
2 - Le mozioni debbono essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine
del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione.
Questa deve aver luogo entro 30 giorni quando la mozione sia sottoscritta
da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune e contenga la
domanda di convocazione del Consiglio.
3 - Il presentatore deve svolgere la mozione nel tempo di 10 minuti ed
ha 3 minuti per la replica.
4 - Sempre 10 minuti hanno a disposizione il Sindaco o l'Assessore interessato
ed un Consigliere per ogni gruppo.
5 - I predetti limiti temporali possono essere prolungati su votazione
del Consiglio Comunale.
6 - In
tempo massimo da dedicare alle mozioni è di
ore una per seduta consiliare.
7 - Qualora la mozione consista in una proposta di deliberazione questa
dovrà seguire il normale procedimento istruttorio,previsto dall'art.53
della L. 8/ó/1990, n.l42. Tale regola ha valore anche per la proposta
di modifica ad atti deliberativi sottoposti all'approvazione del Consiglio
Comunale: in tal caso, comunque, la modifica potrà essere deliberata qualora
i Responsabili dei servizi siano presenti in aula e sulle proposte di
modifica abbiano espresso parere favorevole.
INDICE
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ART.
10: INTERPELLANZE
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1 - L'interpellanza consiste nella domanda scritta
per conoscere i motivi o gli intendimenti del Sindaco o degli Assessori
su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2 - Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni
richiedenti risposta verbale.
INDICE
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ART.
11: INTERROGAZIONI
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1 - I Consiglieri hanno facoltà di presentare
interrogazioni al Sindaco o agli Assessori;
2 - L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco
o ad un Assessore, per avere informazioni o spiegazioni. su un oggetto
determinato o per conoscere se e quali provvedimenti siano stati adottati
o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo;
3 - Il Consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla
per iscritto indicando se chiede risposta scritta o orale. In mancanza
di indicazione si intende che l'interrogante chiede risposta orale;
4 - Il Sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo
contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
a)se deve essere data
risposta scritta che l'ufficio provveda entro 20 giorni dal ricevimento
b)se deve essere data risposta orale che venga iscritta all'ordine del
giorno della prima seduta del Consiglio nell'ordine cronologico di presentazione.
5 - Nel caso l'interrogazione sia ritenuta non
proponibile il Sindaco, con provvedimento motivato, ne notifica il diniego.
6 - Per la trattazione dell'interrogazione in Consiglio dovranno essere
osservati i seguenti ordini e tempi:
a)l'interrogante
illustra l'interrogazione;
b)il Sindaco o l'Assessore hanno l'obbligo di rispondere;
c)l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
d) complessivamente ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.
INDICE
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ART.
12: MOZIONI, INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI
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1 - Quando, su questioni o oggetti identici
o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le mozioni siano state
presentate anche interpellanze o interrogazioni, il presidente dispone
che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella
discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione, e gli interroganti
che non abbiano partecipato alla discussione.
2 - Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernenti
le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati.
INDICE
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ART.
13: CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
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1 - Fatta salva la procedura
fissata dalla legge per l'elezione del Sindaco e della Giunta, la convocazione
del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco o da chi ne fa legalmente
le veci.
2 - L'avviso di convocazione deve contenere:
a)l'organo cui si deve l'iniziativa;
b)il giorno e l'ora dell'adunanza;
c)il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, avrà luogo la seduta
di seconda convocazione
d)l’ordine del giorno anche sotto forma di allegato.
3 - Nel caso in cui
la seduta di prima convocazione sia risultata deserta ne sarà dato tempestivo
avviso scritto agli assenti onde consentire a questi la partecipazione
alla seduta fissata in seconda convocazione.
INDICE
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ART.
14: DISTINZIONE DELLE SEDUTE - DEFINIZIONI
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1 - Ai fini del presente regolamento le sedute
consiliari si distinguono in ordinarie, straordinarie urgenti, di prima
convocazione, di seconda convocazione, pubbliche, segrete, aperte.
2 - Sedute ordinarie, sedute straordinarie: sono ordinarie tutte le sedute
nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:
il bilancio preventivo, il riequilibrio di gestione e il conto consuntivo.
Sono straordinarie tutte le altre.
3 - Sedute urgenti: sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita
trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza
dei termini per la convocazione straordinaria.
In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non potrà comprendere
argomenti mancanti di detto requisito.
4 - Sedute di prima e seconda convocazione: nelle sedute di prima convocazione
il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri
assegnati. Le sedute di seconda convocazione che fanno sempre seguito
a riunione verbalizzata andata deserta, sono valide con l'intervento di
almeno sei Consiglieri. Le sedute di seconda convocazione dovranno avere
luogo non prima di due giorni e non oltre dieci giorni da quella andata
deserta. La seduta è di seconda convocazione soltanto per gli oggetti
che erano stati iscritti all'ordine del giorno della seduta precedente
e per i quali non era stato possibile deliberare a causa della mancanza
di numero legale. Quando per deliberare la legge richieda particolari
quorum di presenti o votanti, è a questi che si fa riferimento, sia in
prima sia in seconda convocazione.
5 - Sedute pubbliche e sedute segrete: di norma le sedute del Consiglio
Comunale sono pubbliche. Quando, nella discussione di un argomento in
seduta pubblica, siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza,
capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i Consiglieri
a chiuderla, senza ulteriori interventi. I1 Consiglio può deliberare,
a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per l'ulteriore
dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano
apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza o esaminati fatti
e circostanze che richiedono valutazioni sulle qualità morali e delle
capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono
sempre trattati dopo aver esaurito la trattazione di quelli in seduta
pubblica. Il Sindaco, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le
persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
INDICE
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ART.
15: PROPOSTE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO
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1 - Le proposte da trattare in Consiglio possono,
in qualunque momento, essere avanzate per iscritto anche da un singolo
Consigliere, ma possano essere non accolte dal Sindaco, quando non sia
ritenuto opportuno o necessario. Il Sindaco deve comunicare i motivi del
diniego, per iscritto, al proponente.
2 - Il Consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere
che il Consiglio si pronunci per l'iscrizione della proposta all'ordine
del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.
INDICE
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ART.
16: CONSEGNA E PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE
MODALITA'
E TERMINI
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1 - L'avviso di convocazione deve essere notificatO7
a mezzo di messo comunale, al domicilio dei Consiglieri:
a)per le convocazioni
ordinarie, cinque giorni;
b)per le convocazioni straordinarie, tre giorni interi e liberi prima
di quello stabilito per la riunione. Per le convocazioni di urgenza e
per gli argomenti aggiuntivi almeno 24 ore prima dell’ora stabilita per
la riunione.
2 - Tutti i Consiglieri Comunali sono tenuti,
ai fini della carica, ad eleggere domicilio nel territorio di questo Comune.
Al detto domicilio, ad ogni effetto di legge, saranno notificati tutti
gli atti relativi a detta carica.
3 - In mancanza della designazione di cui al,precedente comma 2, la segreteria
provvede alla notifica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
senza altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entri il
termine previsto per la consegna dell'avviso: a domicilio. Con tale spedizione
si considera osservato, ad ogni effetto di legge, l'obbligo della consegna
dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge
e dal regolamento.
4 - L'eventuale consegna in ritardo dell'avviso di convocazione si intende
sanata con la partecipazione all'adunanza.
5 - L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, a cura della segreteria
comunale, entro i termini di cui al comma 1, è pubblicato all'albo pretorio
e negli altri luoghi consueti ed è inviato al revisore dei conti.
6 - Qualora all'ordine del giorno siano iscritti argomenti di particolare
importanza ed attualità il Sindaco dispone l'adeguata pubblicazione.
INDICE
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ART.
17: ORDINE DEL GIORNO
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1 - L'ordine del giorno consiste nell'elenco,
sommario e sintetico, degli oggetti da trattare in ciascuna sessione ordinaria
e straordinaria del Consiglio, ed è compilato dal Sindaco, di concerto
con la Giunta, in modo che i Consiglieri possano ben conoscere preventivamente
gli oggetti medesimi;
2 - Hanno la precedenza:
a) le comunicazioni del Sindaco;
b) le interrogazioni;
c) le mozioni;
d) le interpellanze;
e) l'approvazione dei verbali della seduta precedente;
f) le proposte dell'autorità governativa;
g) le proposte dell'autorità regionale;
h) le questione attinenti gli organi istituzionali;
i) le proposte del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri comunali;
l) da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
3 - Quando motivi di urgenza o di opportunità
lo consiglino, l'ordine degli argomenti da trattare può essere variato
su proposta di qualunque membro del Consiglio e con l'assenso di questo.
4 - all'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei
Consiglieri, essere aggiunti altri argomenti, con l'osservanza delle norme
e dei termini di cui al precedente art. 16.
INDICE
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ART.
18: DEPOSITO DI ATTI PER LA CONSULTAZIONE
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1 - Tutte le proposte di deliberazione relative
agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, completate dai pareri di
cui all'art. 53 e, ove occorra, dell'attestazione dell'art. 55, quinto
comma della legge 8/6/1990, n. 142, corredata da tutti i documenti necessari,
sono depositate nell'ufficio di segreteria o in altro ufficio indicato
nell'avviso di convocazione, nelle 48 ore feriali precedenti la seduta
consiliare. Unitamente all'avviso di convocazione sarà inviata ai Capigruppo
bozza della proposta di delibera iscritte all'ordine del giorno.
2 - I Consiglieri hanno diritto di consultare gli atti di ufficio richiamati
o citati nelle proposte di deliberazione depositate e dei relativi allegati.
3 - All'inizio dell'adunanza le proposte ed i documenti devono essere
depositati nella sala dell'adunanza e, nel corso di essa, ogni Consigliere,
compatibilmente con le esigenze della Presidenza, può consultarli.
INDICE
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ART.
19: DISCIPLINA DELLE ADUNANZE
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1 - I poteri necessari per la polizia della
sala consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitate, in suo
nome dal Presidente.
2 - Il
Presidente ha facoltà di sospendere o sciogliere,
in qualsiasi momento la seduta, facendo ciò risultare dal processo verbale.
3 - Il
Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti,
può ordinare ai Vigili Urbani di allontanare dalla sala la persona o le
persone che, comunque turbassero l'ordine. Qualora non siano individuate
le persone responsabili del disordine, il Presidente ha facoltà di ordinare
che sia sgombrata la sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo
la seduta. I lavori potranno essere ripresi solo riammettendo la presenza
del pubblico.
4 - Chi è stato espulso dalla sala non può esservi riammesso, per tutta
la durata dell'adunanza.
INDICE
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ART.
20: PERSONE AMMESSE NELLA SALA DELLE ADUNANZE
COMPORTAMENTO
DEL PUBBLICO
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1 - Poiché di massima le adunanze del Consiglio
Comunale sono pubbliche, qualsiasi cittadino è ammesso nella sala. Il pubblico assiste alle adunanze nella parte ad esso riservata.
2 - Nessuna persona estranea al Consiglio può avere accesso, durante la
seduta, nella parte della sala riservata ai Consiglieri. Oltre al Segretario,
agli Impiegati, ai Vigili Urbani ed agli Inservienti addetti al servizio,
potrà comunque, a seconda delle esigenze delle materie in discussione,
essere ammessa, la presenza di determinati Funzionari o Tecnici incaricati,
per l'illustrazione, a richiesta del Presidente, delle materie in trattazione.
3 - Alla stampa, ove richiesto e possibile, può essere riservato un posto
speciale nello spazio per il pubblico, oppure in quello destinato ai consiglieri,
ma separato da questi.
4 - Ai rappresentanti della stampa è vietata, durante lo svolgimento della
seduta consiliare, qualsiasi contatto con i Consiglieri.
5 - Chiunque acceda alla sala durante le riunioni consiliari deve mantenere
un contegno corretto e non può portare armi di sorta.
INDICE
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ART.
21: SEGRETERIA DELL'ADUNANZA
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1 - Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze
del Consiglio Comunale con funzioni consultive referenti e di assistenza
e ne cura la verbalizzazione.
2 - In caso di sua assenza o impedimento si provvede per legge o a norma
dello statuto.
3 - Il Segretario può farsi assistere anche da Funzionari, Tecnici ed
Amministrativi del Comune.
4 - Il Segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle
sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne dà lettura all'assemblea,
esegue l'appello nominale, coadiuva il Presidente per il regolare andamento
dei lavori del Consiglio Comunale.
5 - Nel caso in cui il Segretario Comunale deve allontanarsi dalla sala
per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge
in relazione all'argomento trattato, le funzioni di Segretario, per il
solo detto argomento, saranno svolte da un Consigliere Comunale designato
dal Sindaco.
INDICE
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ART.
22: SCRUTATORI - NOMINA - FUNZIONI
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1 - Dichiarata aperta la seduta il Presidente
designa 3 Consiglieri alle funzioni di scrutatore, con il compito di assisterlo
nelle votazioni tanto pubbliche quanto segrete e nell'accertamento e nella
proclamazione dei relativi risultati.
2 - La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.
3 - Gli scrutatori si pronunciano sulla validità della votazione, salvo
l'ulteriore decisione del Consiglio Comunale.
4 - Le schede delle votazioni segrete sono immediatamente distrutte.
INDICE
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ART.
23: DEI POSTI E DEGLI INTERVENTI
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1 - I Consiglieri prendono posto con il gruppo
di appartenenza.
L'attribuzione iniziale dei posti viene fatta dal Sindaco, sentita la
conferenza dei Capigruppo. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti
nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, in piedi, salvo che
il Presidente dia loro facoltà di parlare seduti, rivolti al Presidente
ed ai Consiglieri.
2 - I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente
all'inizio del dibattito o al termine degli altri interventi. E' vietato
qualsiasi dialogo fra Consiglieri.
INDICE
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ART.
24: ORDINE DEI LAVORI - SEDUTE DESERTE
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1 - I lavori del Consiglio inizieranno appena
raggiunto il numero legale.
2 - Se trascorsa un'ora, non sarà raggiunto il numero legale, il Presidente
dichiarerà la seduta deserta, facendone redigere apposito verbale dal
quale dovranno risultare i Consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione
della seduta deserta. Nel verbale dovrà essere fatta menzione dei Consiglieri
assenti giustificati.
3 - I Consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno
l'obbligo di darne avviso al Segretario dell'assemblea il quale, nel caso
dovesse mancare il numero legale, ne informa il Presidente per le conseguenti
determinazioni.
4 - Iniziata validamente la seduta, venendo a mancare il numero legale,
il Presidente può sospendere i lavori fino a 30 minuti ovvero rinviare
la seduta.
5 - Nel caso di rinvio della seduta per qualsiasi motivo, i Consiglieri
debbono essere riconvocati sempre in seduta di prima convocazione.
INDICE
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ART.
25: INIZIO DEI LAVORI
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1 - Concluse le formalità preliminari, dichiarata
aperta la seduta, prima della trattazione degli argOmenti iscritti all'ordine
del giorno, il Presidente illustra le eventuali comunicazioni su fatti
ed attività di particolare attualità ed interesse anche se non iscritti
all'ordine del giorno. Sulle comunicazioni hanno facoltà di intervenire
un Consigliere per ciascun gruppo. Sia le comunicazioni del Presidente
che gli interventi dei Consiglieri dovranno essere contenuti, singolarmente,
in un tempo non superiore a cinque minuti per ogni argomento trattato.
2 - Nessun argomento può essere sottoposto a discussione e a deliberazione
se non risulta iscritto all'ordine del giorno dell'adunanza.
3 - Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere la parola per celebrazione
di eventi e per commemorazioni di grave importanza.
INDICE
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ART.
26: COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI
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1 - Nella discussione degli argomenti i Consiglieri
Comunali hanno il diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi
e censure, riguardanti atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi,
con esclusione di qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità
personali di alcuno.
2 - Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti,
il Presidente lo richiama.
3 - Dopo il secondo richiamo, nella medesima seduta, senza che questi
tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente deve interdirgli
la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione. Se il Consigliere
non osserva l'ordine del Presidente questi ha facoltà di allontanarlo
dall'aula.
INDICE
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ART.
27: ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO
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1 - I Consiglieri Comunali sono tenuti a partecipare
a tutte le adunanze del Consiglio.
2 - Ogni Consigliere ha facoltà, con lettera diretta al Sindaco, di essere
considerato in congedo per un periodo annualmente non superiore a tre
mesi, senza l'obbligo di fornire motivazioni. Il Sindaco ne dà comunicazione
al Consiglio, che ne prende atto a verbale, nella prima adunanza.
3 - Le giustificazioni di assenze diverse da quelle di cui al comma precedente
dovranno essere date per iscritto prima della seduta successiva. Le assenze
potranno essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione
da trascrivere a verbale.
4 - Si intendono giustificate le assenze dei Consiglieri per causa di
malattia, servizio militare, seri motivi di famiglia, assenza dal Comune
o altri gravi motivi.
INDICE
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ART.
28: FATTO PERSONALE
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1 - E' fatto personale l'essere censurato nella
propria condotta o il sentirsi attribuire fatti non veri od opinioni o
dichiarazioni contrarie a quelle effettivamente espresse.
2 - La parola per fatto personale può essere chiesta in qualunque momento
della discussione, la quale, pertanto, viene temporaneamente sospesa dal
Presidente.
3 - Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale deve indicarne
il motivo, ed il Presidente deciderà se il fatto sussiste o meno.
4 - Se la decisione del Presidente non è accettata dal richiedente, questi
può appellarsi al Consiglio il quale si pronuncia in merito, senza discussione
per alzata di mano.
5 - Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una
discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque,
discuterli.
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ART.
29: PREGIUDIZIALI SOSPENSIVE
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1 - La questione pregiudiziale si ha quando
vi richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi.
La questione pregiudiziale pub essere posta anche prima della votazione
della deliberazione, proponendone il ritiro.
2- La questione sospensiva ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione
dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta
anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che questa
sia rinviata ad altra riunione.
3 - Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della
discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di
procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative
proposte può parlare, oltre ad un proponente un Consigliere per ciascun
gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide con votazione
palese.
4 - Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio
è chiamato anche a pronunciarsi sulla durata.
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ART.
30: PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE NON CONSIGLIERE
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1 - Gli eventuali Assessori non Consiglieri
di cui all'art.14 comma 6 dello Statuto partecipano alle adunanze del
Consiglio Comunale con funzioni di relatore con diritto di intervento
ma senza diritto di voto. A tale fine dovrà essergli notificato l'avviso
di convocazione.
2 - La loro partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale non è
computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la
legalità della seduta.
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ART.
31: ADUNANZE APERTE
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1 - Quando rilevanti motivi di interesse generale
lo richiedono, il Sindaco, sentita la Conferenza dei Capigruppo e, se
costituite, i Presidenti delle Commissioni consiliari consultive permanenti,
indice adunanze consiliari aperte.
2 - Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i
Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti
della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Associazioni sociali,
politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze
può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno.
3 - In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà
di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi
dei rappresentanti come sopra invitati e comunque dei cittadini presenti
che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno
e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle
parti sociali rappresentate.
4 - Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non
possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima,
impegni di spesa a carico del Comune.
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ART.
32: CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE
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1 - Dopo la relativa trattazione, quando sull'argomento
nessun altro Consigliere chieda di parlare, il Presidente dichiara chiusa
la discussione.
2 - Resta salvo, se richiesto da qualsiasi Consigliere, il successivo
passaggio alla discussione particolareggiata della proposta, quando si
tratti di proposta composta di diversi articoli o parti, e quando la proposta
stessa non venga integralmente esclusa, rinviata o respinta.
3 - Qualora la chiusura della discussione venga proposta da almeno 3 Consiglieri,
il Presidente la pone in votazione per alzata di mano.
4 - Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola
che per semplici dichiarazioni di voto. Per tali dichiarazioni non può
essere concesso un tempo superiore a 5 minuti.
5 - La discussione si conclude con la votazione.
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ART.
33: CHIUSURA DELLA SEDUTA
MANCATO
ESAURIMENTO ALL'ORDINE DEL GIORNO
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1 - Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti
posti all'ordine del giorno ed eseguite le relative votazioni ed eventuali
proclamazioni, il Presidente dichiara sciolta la seduta.
2 - Qualora non possa ultimarsi, per qualsiasi ragione, la trattazione
degli affari iscritti all'ordine del giorno, il Presidente sospende la
seduta.
3 - La determinazione del giorno e dell'ora in cui deve aver luogo la
successiva adunanza, salvo che il Consiglio stesso lo stabilisca immediatamente,
è presa dal Sindaco.
4 - L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori dovrà contenere
l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed essere notificato
ai soli Consiglieri assenti almeno 24 ore prima di quella fissata per
la riunione che è sempre di prima convocazione.
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ART.
34: SISTEMI DI VOTAZIONE
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1 - L'espressione del voto è normalmente palese:
i Consiglieri votano ad alta voce per appello nominale, o per alzata e
seduta, o per alzata di mano.
2 - Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio
segreto. Questa forma di votazione sarà osservata, solo quando la legge,
lo statuto o il regolamento, espressamente lo prescrivono.
3 - Il voto per alzata e seduta o per alzata di mano è soggetto a controprova.
Il Presidente e gli scrutatori decidono del risultato della prova e della
controprova, che possono ripetersi; se la votazione è ancora dubbia, si
procede per appello nominale.
4 - La votazione a scrutinio segreto è fatta a mezzo di schede. Il Presidente,
con l'assistenza degli scrutatori, procede al loro spoglio accertando
che risultino corrispondenti allo stesso numero di votanti, e ne riconosce
e proclama l'esito. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal
Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'archivio
comunale.
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ART.
35: ORDINE DELLA DISCUSSIONE E DELLA VOTAZIONE
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1 - La discussione di ciascun argomento procede secondo l'ordine
seguente:
a)discussione generale;
b)discussione particolareggiata sugli articoli, capi e voce dell'oggetto.
2 - L'ordine delle votazioni è stabilito come segue:
a)la discussione pregiudiziale,
cioè l'esclusione della discussione e dal voto sull'argomento in trattazione;
b) la questione sospensiva, cioè il rinvio della discussione e del
voto dell'argomento in trattazione;
c)l'ordine del giorno puro e semplice, ossia quello che esclude che si
prenda in considerazione altra proposta diversa da quella ammessa in discussione;
d)gli emendamenti intesi a modificare il provvedimento a parte di esso,
mediante soppressioni, sostituzioni od aggiunte;
e)le singole parti del provvedimento, ove questo sia stato suddiviso o
si componga di varie parti o articoli, ovvero quando la votazione per
parti separate venga richiesta da almeno 6 Consiglieri;
f)il provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni
risultanti, rispettivamente, dagli emendamenti e dagli ordini del giorno
eventualmente approvati in precedenza.
3 - Qualora sui provvedimenti, dopo che siano stati annunciati
dal Presidente per la discussione, nessuno prenda la parola, si procede
alla votazione, senza altre formalità oltre quelle di legge.
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ART.
36: ANNULLAMENTO E RINNOVAZIONE DELLA VOTAZIONE
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1 - Quando si verifichino irregolarità nella
votazione, il Presidente, valutate le circostanze, può procedere all'annullamento
della votazione e disporne l'immediata ripetizione.
2 - L'irregolarità può essere accertata dal Presidente ovvero essere denunciata
da un Consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito
della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.
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ART.
37: INTERVENTI NEL CORSO DELLA VOTAZIONE
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1 - Iniziata la votazione, questa non può essere
interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del
voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni di legge e del regolamento,
relative all'esecuzione della votazione in corso, o per segnalare irregolarità
nella votazione stessa.
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ART.
38: MOZIONI D'ORDINE
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1 - E' mozione d’ordine il richiamo verbale
al Presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni
o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale sia
stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato
da uno o più Consiglieri.
2 - Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il
Presidente. Qualora la sua decisione non venga accettata dal proponente,
questi può appellarsi al Consiglio, che decide per alzata di mano, senza
discussione.
3 - Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto
un oratore contro ed uno a favore e per non più di 5 minuti ciascuno.
4 - Il Presidente ha tuttavia la facoltà, valutata l'importanza della
discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun
gruppo consiliare.
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ART.
39: DICHIARAZIONE DI IMPROPONIBILITA' E DI INAMMISSIBILITA'
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1 - Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti
e proposte che siano estranei all'oggetto della discussione o formulati
con frasi o termini sconvenienti.
2 - Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto
con deliberazioni già adottate dal Consiglio sull'argomento nel corso
della discussione.
3 - Il Presidente, data letturá dell'ordine del giorno o dell'emendamento
proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste,
il Presidente consulta il Consiglio che decide, senza discussione, per
alzata di mano.
INDICE
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ART.
40: DICHIARAZIONE DI VOTO
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1 - Prima della votazione anche segreta, ogni
Consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale,
si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato
nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2 - Ciascun Consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni
proprie o di altri membri del Consiglio, nonché le proposte fatte per
evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
3 - Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per
ciascun Consigliere i 5 minuti.
INDICE
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ART.
41: COMPUTO DELLA MAGGIORANZA
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1 - Terminata la votazione e riconosciuto e
proclamato l'esito, si intende adottato il provvedimento che ha ottenuto
la maggioranza assoluta dei voti, ossia il numero di voti favorevoli pari
almeno alla metà più uno dei votanti, salvi i casi nei quali la legge
prescriva un quorum particolare di maggioranza. Se il numero dei votanti
è dispari, la maggioranza assoluta sarà costituita da quel numero che,
raddoppiato, dia il numero pari superiore di una unità al numero dei votanti.
2 - Qualora non si raggiunga la maggioranza richiesta, la deliberazione
non è valida. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo
che la legge disponga altrimenti.
3 - Se si procede con votazione palese non debbono computarsi tra i votanti
coloro che si astengono obbligatoriamente o volontariamente. I Consiglieri
che dichiarano formalmente di astenersi dal votare senza esservi obbligati
si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza,
ma non nel numero dei votanti.
4 - Se si procede con scrutinio segreto si contano, per determinare il
numero dei votanti, anche le schede bianche e le non leggibili, intendendosi
tali schede nulle.
5 - Se un provvedimento ottiene un ugual numero di voti favorevoli e di
voti contrari, non può dirsi ne adottato ne respinto; esso è solo inefficace,
e può essere iscritto all'ordine del giorno della successiva adunanza
del Consiglio.
INDICE
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ART.
42: VERBALE DELLE SEDUTE – CONTENUTO E FIRMA
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1 - Il processo verbale deve contenere, oltre
all'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità
della convocazione del Consiglio e dell'adunanza, i punti principali delle
discussioni, delle quali saranno in succinto le considerazioni e le conclusioni
di ciascun oratore, l'indicazione delle proposte e l'annotazione del numero
dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2 - I verbali devono indicare anche l'ora d'inizio della seduta, i nomi
di Consiglieri presenti alla votazione sui singoli oggetti, con la specificazione
di quelli che si sono astenuti, e il nominativo degli scrutatori.
3 - Nei verbali devesi infine far constare se le deliberazioni siano assunte
in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione.
4 - Non possono inserirsi nel verbale le dichiarazioni:
a)ingiuriose;
b)contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume;
c)di protesta contro i provvedimenti adottati.
5 - Ogni Consigliere ha diritto di far inserire
nel verbale il testo preciso di dichiarazioni proprie o di altri Consiglieri:
in tal caso l'interessato dovrà dettare lentamente al Segretario il testo
della propria dichiarazione o presentarlo per iscritto.
6 - Ogni Consigliere può pretendere che nel verbale si facciano constare
le motivazioni del suo voto.
7 - I verbali sono sottoscritti dal Presidente della seduta e dal Segretario
verbalizzante.
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ART.
43: APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA PRECEDENTE SEDUTA
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1 - Il Presidente fa dare lettura del processo
verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le
eventuali osservazioni.
2 - Il Consiglio, ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori, può
dare per letto il verbale depositato a disposizione dei Consiglieri, insieme
agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione
e fare per iscritto le loro osservazioni.
3 - Nel processo verbale non è concessa la parola se non a chi intende
proporre ratifiche, o chiarire il pensiero espresso nella seduta precedente.
4 - Quando sul verbale non siano fatte osservazioni, esso si intende approvato
senza votazioni: se invece siano proposte rettifiche, queste, qualora
il Presidente lo ritenga necessario, sono ammesse ai voti e, se approvate,
sono annotate sul verbale della seduta in corso.
5 - Occorrendo la votazione, questa avrà luogo per alzata di mano.
6 - L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la
parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7 - Se, per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta
siano stati depositati come al precedente comma 2, ne dovrà essere fatto
cenno nel verbale indicandone il numero e l'oggetto.
L'approvazione sarà fatta, con la stessa procedura, con apposito distinto
verbale, nella seduta successiva.
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ART.
44: COMUNICAZIONI DELLE DECISIONI DEL CONSIGLIO
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1 - Il Segretario Comunale, dovrà comunicare
le decisioni adottate dal Consiglio Comunale ai Responsabili degli uffici
contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio,
restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni
del caso.
2 - Lo stesso Segretario Comunale, trasmetterà agli uffici competenti,
per i conseguenti provvedimenti copia delle deliberazioni, munite della
dichiarazione di esecutività, entro tre giorni dalla scadenza dei termini
previsti dal combinato disposto degli articoli 45, 46 e 47 della legge
8 giugno 1990, n. 142.
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ART.
45: INTERPRETAZIONE DEL REGOLAMENTO
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1 - Le eccezioni sollevate dai Consiglieri
Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all’interpretazione di
norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto
al Sindaco.
2 - Il Sindaco incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica
con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza
dei Capigruppo.
3 - Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente
non ottenga il consenso della maggioranza dei Consiglieri rappresentati
dai Capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide in
via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri
assegnati.
4 - Le eccezioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza,
relative all'interpretazione del presente regolamento da applicare per
la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte
per iscritto al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta, e riunisce
i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare
e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente
possibile, il Presidente, ripresi i lavori dei Consiglio rinvia l'argomento
oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva
la procedura di cui al secondo comma.
5 - L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito
alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
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ART.
46: PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO
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1 - Copia del presente regolamento a norma dell'art.
22 della L. 241/90 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa
prenderne visione in qualunque momento. Altra copia dovrà essere esposta
nell'aula consiliare, a disposizione del pubblico, durante le sedute.
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ART.
47: DIFFUSIONE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
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1 - Copia del presente regolamento, a cura del
Segretario Comunale, sarà consegnata a tutti i Consiglieri neo eletti,
allegata alla partecipazione di nomina e prima convocazione, nonché a
tutti i Responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
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ART.
48: ENTRATA IN VIGORE
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1 - Il presente regolamento entrerà in vigore
dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale
di controllo (CO.RE.CO.) e la sua ripubblicazione all'albo per 15 giorni
consecutivi, munito degli estremi della pubblicazione di approvazione
e del provvedimento di esame da parte del CO.RE.CO., con la contemporanea
pubblicazione, all'albo pretorio ed in altri luoghi.
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