Visti:
- Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
- Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 9 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- Il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 1 1 marzo 2020, ad oggetto: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull’intero territorio nazionale.”;
- Vista l’ordinanza del presidente della Giunta Regionale n. 4 del 10 marzo 2020 ad oggetto: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19;
Considerato che all’art. 1, comma 2 “Misure Urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” del sopracitato DPCM del 9 marzo 2020, si dispone il divieto, sull’intero territorio nazionale di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
Ritenuto, in conseguenza, quale specifica misura di prevenzione, al fine di evitare assembramenti di persone prevedere la chiusura al pubblico del civico cimitero, dei giardini comunali De Andre’ e di tutti i parchi presenti nel territorio comunale dalla giornata odierna (13/03/2020) fino alla data del 03.04.2020, salvo eventuali modifiche che saranno oggetto di successivo eventuale atto, in quanto la presenza di cittadini ed utenti non appare pienamente compatibile con il rigoroso rispetto delle citate misure di contenimento;
Visto l’art. 54 comma 2 del D.L. n. 267 in data 18.08.2000, che attribuisce alla persona del Sindaco quale Ufficiale di Governo la competenza ad emettere atti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana:
ORDINA
LA CHIUSURA IMMEDIATA DEL CIVICO CIMITERO, DEI GIARDINI PUBBLICI DE ANDRE’ E DEI PARCHI situati nel territorio comunale, quale forma di attuazione alle disposizioni del DPCM 08.03.2020 e 11.03.2020, fino al 03 aprile 2020.
Sono fatte salve le ordinarie procedure di tumulazione e inumazione delle salme, nel rispetto delle disposizioni di sicurezza indicate nelle norme sopra citate.
La presente Ordinanza resterà in vigore fino a nuova ordinanza di revoca.
DISPONE
- L’invio della presente Ordinanza
- Al Comando Polizia Municipale,
- Alle Forze dell’Ordine al fine di verificare l’ottemperanza della stessa;
- La pubblicazione all’albo pretorio on line.
AVVERTE
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, che il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’artico 650 del codice penale, come previsto dall’art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.
Che ai sensi dell’art. 3 della L. 241/90, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo del Comune.
Le Forze dell’Ordine e gli agenti della Polizia Locale sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza.
Spiacenti, i commenti sono chiusi.