Lavori Pubblici
A TUTTI I NUCLEI FAMILIARI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO PER L’AUTONOMA SISTEMAZIONE (CAS)
La Regione Marche sulla base della Circolare Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione Prot. CGRTS 0028612 DEL 21/11/2020, ha inviato ai Comuni una comunicazione per ricordare che la presentazione annuale della dichiarazione dei beneficiari attestante il possesso dei requisiti per il mantenimento del Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS) va inviata entro e non oltre il 15 gennaio 2021.
1) Pertanto entro il 15 gennaio 2021 i proprietari residenti nell’abitazione resa inagibile dal sisma, dovranno compilare il modello:
> DICHIARAZIONE SUL POSSESSO DEI REQUISITI PER IL MANTENIMENTO DEL CONTRIBUTO DI AUTONOMA SISTEMAZIONE (C.A.S.) – SAE – INVENDUTO – SOSTITUTE SAE – DI CUI ALLE ORDINANZE DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE NN. 388/2016 E SEGUENTI (art. 1 OCDPC n. 614/2019 e successive modifiche). modello requisiti word – modello requisiti.pdf
Il modulo va compilato e firmato da tutti i componenti del nucleo familiare che abbiano compiuto la maggiore età e allo stesso vanno allegate le copie dei documenti di identità di tutti i firmatari.
2) I nuclei familiari beneficiari del CAS che alla data degli eventi sismici, dimoravano stabilmente in LOCAZIONE O COMODATO D’USO nell’ abitazione resa inagibile dal sisma, dovranno entro il 15 gennaio 2021 compilare il modello:
>> MODELLO CONTRIBUTO PER CANONE DI LOCAZIONE DI UNITÀ IMMOBILIARI (ART. 3OCDPC N.614/2019) – NUCLEI FAMILIARI IN LOCAZIONE O IN COMODATO O ASSEGNATARI DI ALLOGGI PER L’EMERGENZA ABITATIVA (CD. INVENDUTI) modello contributi.word – modello contributi.pdf
Modalità di presentazione dei modelli:
I modelli dovranno essere compilati e consegnati all’Ufficio Protocollo (orari dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 o trasmessi tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec.comuneacquavivapicena.it
NOTA BENE :
La mancata presentazione della dichiarazione nelle forme richieste produrrà la decadenza del diritto all’assistenza così come quella dei soggetti che non possiedono i requisiti previsti dall’ ordinanza (OCDPC N. 614/2019).