Con riferimento alla D.G.C.n.141 del 28/11/2013 si ricorda che sono riaperti i termini per la presentazione della domande e della documentazione di iscrizione all’albo comunale delle associazioni al 31/1/2014.
Estratto della Delibera :
1. Possono richiedere l’iscrizione all’Albo tutte le associazioni esistenti nel territorio comunale che operano per una o più finalità di cui all’art. 1 e la cui attività non ha come scopo la divisione di utili fra gli associati.
2. Tali organizzazioni associative devono avere la sede legale nel Comune, oppure, trattandosi di associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale devono svolgervi l’attività tramite una loro articolazione territoriale formalmente costituita.
3. Nell’atto costitutivo o nello Statuto, oltre a quanto disposto dal Codice Civile devono essere espressamente previsti:
a) l’assenza di scopo di lucro
b) l’elettività e la gratuità delle cariche associative
c) i diritti e gli obblighi degli associati e i criteri di ammissione e di espulsione.
4. Le associazioni iscritte dovranno presentare annualmente il bilancio ed il rendiconto relativo alle manifestazioni per le quali sono stati ottenuti eventuali contributi comunali. Per tali adempimenti si rinvia al successivo art. 21;
(…) modalità di iscrizione previste dall’art.20 del Regolamento che recita:
1. La domanda di iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni è presentata entro il 30 settembre di ogni anno, su modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal Legale rappresentate o dal Presidente dell’associazione unitamente alla seguente documentazione:
a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) elenco dei soggetti che ricoprono le cariche sociali;
c) indicazione del numero dei soci o degli aderenti o degli iscritti;
d) relazione dettagliata dell’attività svolta o dell’attività che si intende svolgere dalla quale si desume il perseguimento delle finalità di cui all’art. 1;
e) ultimo bilancio approvato con verbale di assemblea.
2. Le Associazioni neocostituite sono ammesse all’Albo solo dopo un anno dalla propria costituzione.
3. Le domande saranno sottoposte alla Giunta Comunale che, entro 60 giorni, verificherà i requisiti previsti dall’art. 19 nonché la documentazione richiesta dal presente articolo, deliberando l’iscrizione o il rifiuto.
4. Le associazioni iscritte nel precedente albo delle associazioni, devono ripresentare la richiesta di iscrizione.
5. L’iscrizione accordata con la delibera di Giunta di cui al comma 3, si considera rinnovata automaticamente di anno in anno, salvo modifiche che l’associazione stessa dovrà provvedere a comunicare entro la scadenza di cui al successivo art. 21
(…)
D.G.C.141 del 28.11.13 – Albo Associazioni